
Il disegno di legge n. 1136 stabilisce il divieto di iscrizione ai social network e alle piattaforme di condivisione video per i minori di 15 anni. Gli account già esistenti rimangono validi soltanto se, al momento dell’entrata in vigore della norma, il titolare ha già compiuto 15 anni.
Di conseguenza, il trattamento dei dati personali relativi agli account aperti da minori di 15 anni è considerato illecito, e il Garante per la protezione dei dati personali può avviare procedimenti e applicare eventuali sanzioni. Il Presidente dell’Autorità ha inoltre proposto di modificare l’articolo 3 per attribuire anche al Garante, e non solo ad AGCOM, la competenza di monitorare il rispetto della legge.
Il disegno di legge prevede che il consenso autonomo al trattamento dei dati possa essere espresso dagli utenti a partire dai 16 anni; per i ragazzi tra i 15 e i 16 anni è invece richiesto il consenso dei genitori. Tuttavia, il Garante ha ricordato che il GDPR consente agli Stati membri di fissare l’età minima per il consenso tra i 13 e i 16 anni e ha suggerito di abbassarla a 14 anni.
A prescindere dall’età stabilita, è considerata indispensabile l’adozione di un sistema efficace di verifica dell’età, che garantisca nel contempo la tutela della privacy. A tal fine, l’articolo 2 del disegno di legge prevede l’utilizzo dell’IT Wallet.
Sul tema sono stati presentati anche altri disegni di legge, tra cui i n. 1158, 1160 e 1166.
Il più recente, il disegno di legge n. 1665, introduce un divieto di accesso ai minori di 14 anni non solo ai social network, ma anche ai servizi di messaggistica. In caso di mancata verifica dell’età, il servizio potrebbe essere bloccato in Italia. Il testo, tuttavia, non è ancora stato pubblicato sul sito del Senato.